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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
2544–B
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 23 marzo 2005, ha approvato senza modificazioni, nuovamente in sede di prima
deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale, d’iniziativa del
Governo, già approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati:
Modifiche alla Parte II della Costituzione
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 1.
(Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».
Art. 2.
(Camera dei deputati)
1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da
cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella
circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 3.
(Struttura del Senato federale
della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da
duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente
all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata
con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte
dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all’attività del Senato federale della
Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo
regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio
di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge
un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie
locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di
Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie
locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».
Art. 4.
(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».
Art. 5.
(Deputati di diritto e a vita)
1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».
Art. 6.
(Durata in carica dei senatori
e della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia
autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi
senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun
Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può
essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga
di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome
sono prorogati anche i senatori in carica».
Art. 7.
(Elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
Art. 8.
(Presidenza della Camera dei
deputati
e del Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza».
Art. 9.
(Modalità
di funzionamento delle Camere)
1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle
due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato
federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono
altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle
Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le
prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni.
Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle
commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72,
primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui
all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di
controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
garantisce i diritti delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni
Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può
esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di
cui all’articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono
i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo
ministro o dal Ministro competente».
Art. 10.
(Ineleggibilità ed incompatibilità)
1. All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore».
Art. 11.
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori)
1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».
Art. 12.
(Divieto di mandato imperativo)
1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».
Art. 13.
(Indennità parlamentare)
1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.
La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».
Art. 14.
(Formazione delle leggi)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i
disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle
materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal
terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a
tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre
modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono
ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente
dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119,
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema
di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della
Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla
legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117,
commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132,
secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato
dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono
convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e
da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla
composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da
sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere
stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle
due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un
disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai
sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma
approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui
all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i
presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le
motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non
sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide
in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche
proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente della
Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le
modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi
del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e
della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali
questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I
Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da
quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La
decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I
Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato,
stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri
generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni
relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
Art. 15.
(Iniziativa legislativa)
1. All’articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».
Art. 16.
(Procedure legislative ed
organizzazione
per commissioni)
1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e i
termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di
iniziativa popolare.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e
l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del
giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso.
Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati
deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o
fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le
modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate
dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i
tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme
del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere,
secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di
scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di
Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e
delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno della Camera
competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per
quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di
loro».
Art. 17.
(Procedure legislative in casi particolari)
1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
2. All’articolo 74, secondo comma, della
Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo
le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
3. All’articolo 77, primo comma, della Costituzione,
dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo
le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
4. All’articolo 77, secondo comma, della Costituzione,
le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono
entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente
convocata».
5. All’articolo 77, terzo comma, della Costituzione,
dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive
competenze ai sensi dell’articolo 70,».
Art. 18.
(Decreti legislativi)
1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».
Art. 19.
(Ratifica dei trattati internazionali)
1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
Art. 20.
(Bilanci e rendiconto)
1. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70, primo comma».
Art. 21.
(Commissioni parlamentari d’inchiesta)
1. All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22.
(Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».
Art. 23.
(Età minima del Presidente
della Repubblica)
1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».
Art. 24.
(Convocazione dell’Assemblea
della Repubblica)
1. All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
Art. 25.
(Supplenza del Presidente
della Repubblica)
1. All’articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».
Art. 26.
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle
dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle
Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne
nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato
federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70, commi quarto e
quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».
Art. 27.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta
lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti
casi:
a) su richiesta del
Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
b) in caso di morte
del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità
fissate dalla legge;
c) in caso di dimissioni
del Primo ministro;
d) nel caso di cui
all’articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».
Art. 28.
(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
Art. 29.
(Giuramento del Presidente
della Repubblica)
1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica».
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 30.
(Governo e Primo ministro)
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene
mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati
all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge.
La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione
di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei
risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».
Art. 31.
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri)
1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».
Art. 32.
(Governo in Parlamento)
1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia
e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra
proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal
suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto
contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di
fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può
obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione
di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei
componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale
e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di
approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica
decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione
di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica
l’articolo 88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di
sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore
alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il
Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione e deve essere votata per appello nominale».
Art. 33.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e
amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri».
Art. 34.
(Disposizioni sui reati ministeriali)
1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
Art. 35.
(Autorità amministrative
indipendenti nazionali)
1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 36.
(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura)
1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 37.
(Modifiche all’articolo 114
della Costituzione)
1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».
2. All’articolo 114, primo comma, della
Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le
loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».
3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».
Art. 38.
(Approvazione degli statuti
delle Regioni speciali)
1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
Art. 39.
(Modifiche all’articolo 117
della Costituzione)
1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario».
2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione
internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».
3. All’articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica
monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti:
«e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le
seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».
4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite
le seguenti: «regionale e».
5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) norme
generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».
6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza
del lavoro;».
7. All’articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ordinamento della capitale;».
8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento
della comunicazione;
s-quater) ordinamento
delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione
strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia».
9. All’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le
parole: «e sicurezza»;
b) sono soppresse le
parole: «tutela della salute;»;
c) dopo le parole: «ordinamento
sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;
d) le parole: «grandi
reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di
trasporto e di navigazione»;
e) le parole: «ordinamento
della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di
interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione
in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
f) le parole: «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono sostituite dalle
seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia»;
g) le parole: «casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle
seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».
10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto
comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva
nelle seguenti materie:
a) assistenza e
organizzazione sanitaria;
b) organizzazione
scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della
parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della
Regione;
d) polizia
amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo
comma è sostituito dal seguente:
«La Regione interessata ratifica con legge le intese
della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie
funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi
amministrativi comuni».
Art. 40.
(Modifica dell’articolo 118
della Costituzione)
1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo
comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale
collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità,
può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è
garantita l’autonomia nell’esercizio delle funzioni amministrative, nell’ambito
delle leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con
riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e
tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e
favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale
per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L’ordinamento
generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai
sensi dell’articolo 70, primo comma.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo
comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli
comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme
associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».
Art. 41.
(Modifiche all’articolo 120
della Costituzione)
1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;
b) dopo le parole: «dei
governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di
leale collaborazione e di sussidiarietà»;
c) è soppresso il
secondo periodo.
Art. 42.
(Modifiche all’articolo 122
della Costituzione)
1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».
2. All’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».
Art. 43.
(Modifiche all’articolo 123
della Costituzione)
1. All’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.
2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».
Art. 44.
(Modifiche all’articolo 126
della Costituzione)
1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l’impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».
Art. 45.
(Leggi regionali ed interesse
nazionale
della Repubblica)
1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».
Art. 46.
(Garanzie per le autonomie locali)
1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».
Art. 47.
(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)
1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e
i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo
richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della
Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti
dai rispettivi regolamenti».
Art. 48.
(Modifica all’articolo 131
della Costituzione)
1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Sudtirol».
Art. 49.
(Città metropolitane)
1. All’articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».
Art. 50.
(Abrogazione)
1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 51.
(Corte costituzionale)
1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra
i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non
può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina
governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla
legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità
a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».
2. All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
3. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».
Art. 52.
(Referendum sulle leggi costituzionali)
1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6
del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo
comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67,
70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come
modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui
all’articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano
con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56,
secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60,
secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei
deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni
dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7
del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni
costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i
corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale,
ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle
disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
b) non si applica il
quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale;
c) ai fini dello
scioglimento della Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della
Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente
legge costituzionale:
a) le prime elezioni del
Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore
della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne
fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime,
hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori
così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una
Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di
età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di
cui all’articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale; ai fini dell’applicazione dell’articolo 56, quarto
comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei
cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del
Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono
eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che
hanno compiuto i venticinque anni di età;
c) la legislatura di
ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica
trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla
lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui
alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del
comma 5;
d) le nuove elezioni di
cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che
fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo
giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di
tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla
data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.
5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni del Presidente della
Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all’articolo 85, terzo
comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
è fissato in quarantacinque giorni.
7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica
e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione
elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano
applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano
ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni
conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la
presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri
generali di cui all’articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna
Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a
materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie
locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio
o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data
della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.
10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla
scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal
Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già
eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal
Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di
ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo
giudice in scadenza.
11. Il quarto comma dell’articolo 135 della
Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della presente legge
costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di
singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal
Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle
conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti
di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione,
come modificato dall’articolo 36 della presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi
costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti,
a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione,
fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono
costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si
propone il distacco dalla Regione.
15. I senatori a vita in carica alla data di inizio
della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il
Senato federale della Repubblica.
16. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o
morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in
via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in
vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1.
18. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».
Art. 54.
(Regioni a statuto speciale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 55.
(Adeguamento degli statuti speciali)
1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.
Art. 56.
(Trasferimento di beni e di risorse)
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l’adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.
Art. 57.
(Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
IL PRESIDENTE