MODIFICA della LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”.

 

 

Relazione

 

 

 

Alcune note introduttive

 

Nel 1992 il governo presieduto dall’onorevole Giuliano Amato, con la legge 421 comunemente conosciuta come “Legge delega”, attuò imponenti cambiamenti in vari campi della Pubblica Amministrazione. Il primo ad essere interessato fu il settore della Sanità che aveva peraltro già conosciuto, nel breve arco di un decennio, numerose leggine di parziale modifica della legge 833.

 

Con la Legge 421, secondo le intenzioni del legislatore, la Sanità doveva essere riorganizzata in modo da rispondere al fine fondamentale della tutela della salute attraverso un approccio di carattere esclusivamente imprenditoriale confidando che ciò avrebbe ottenuto anche un miglioramento del conto economico, perennemente in disavanzo.

 

Finalmente applicate le regole di “mercato e della libera concorrenza” dissero alcuni, finalmente realizzati concretamente i principi di “efficienza del servizio e del contenimento della spesa” dissero altri: su questi due equivoci iniziali, che accontentarono apparentemente un po’ tutti, la legge   fu approvata in Parlamento. 

 

Conseguentemente il Governo approvò ed emanò il decreto 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia di sanità, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

 

I principali capisaldi furono: la riduzione del numero delle Ulss facendo di norma coincidere il territorio di competenza con quello provinciale e lo scorporo degli ospedali dalle stesse, la definizione delle Ulss e Ospedali come Aziende infraregionali dotate di personalità giuridica con a capo il Direttore Generale come organo monocratico, l’introduzione di norme volte al superamento del regime delle convenzioni e d’acquisizione delle prestazioni al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta, nuove modalità di rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale e Università, privatizzazione del rapporto di lavoro, riorganizzazione dei Presidi Multizonali di Prevenzione e loro trasformazione in Dipartimenti di Prevenzione.

 

Tutta questa produzione legislativa, sia per inusuale velocità con la quale era stata concretata, sia per le diversità di vedute sul merito, sia per un mezzo imbroglio capitato in Conferenza Stato Regioni, non aveva avuto alcun parere da parte delle Regioni alle quali l’articolo 117 della Costituzione della Repubblica assegna enormi e chiare competenze nella tutela della salute.

 

Dopo un approfondito lavoro ed un appassionato dibattito, le Regioni presentarono velocemente ricorso alla Corte Costituzionale contro molti articoli del decreto 502/92. La legge 421, infatti, dava la possibilità di modificare il decreto entro un anno dalla sua emanazione.

 

I motivi di una scelta così impegnativa (era stata la prima volta che le Regioni presentavano ricorso alla Corte Costituzionale in materia di sanità) furono di principio e di merito e s’incrociavano parzialmente con le obiezioni e le opposizioni che sia pure minoritarie si venivano manifestando sul complesso legislativo.

 

Di principio perché era convinzione delle Regioni che il Governo e di converso il Parlamento avevano abbondantemente superato i limiti del potere legislativo loro assegnato dalla Costituzione invadendo i campi di competenza delle Regioni che sono titolari della “programmazione e dell’organizzazione sanitaria nel loro territorio”.

 

Di merito perché lo Stato pur imponendo arbitrariamente alle Regioni le proprie decisioni legislative intendeva venire meno all’obbligo di finanziare il Fondo Sanitario Nazionale in modo congruo rispetto ai compiti di tutela della salute che assegnava alle Regioni stesse.

 

Il nocciolo della questione comunque rimaneva essenzialmente politico. La legge 421 e conseguentemente il decreto 502/92 erano il risultato di una battaglia protrattasi per anni contro la legge 833, ambiguamente attaccata dai detrattori non tanto sull’impianto generale ma su un aspetto costituito dalla presenza di organismi politici all’interno della Sanità, sul quale particolarmente sensibile era allora e lo sarà in misura maggiore successivamente l’opinione pubblica.

 

La tambureggiante offensiva era stata condotta senza esclusione di colpi e con un’imponente dovizia di accuse contro il malgoverno della politica alla quale nulla fu risparmiato e alla quale fu imputato il giusto e l’ingiusto.

 

Il paradosso era rappresentato dal fatto che il protagonista di quest’attacco alla politica era una parte minoritaria della stessa che però con notevole abilità, spregiudicatezza e demagogia aveva sfruttato il vento favorevole e travolto le deboli ed incerte difese che altre forze politiche avevano opposto. 

 

Sull’onda della sentenza della Corte Costituzionale, il decreto legislativo 502/92 fu modificato con il decreto 7 dicembre 1993, n. 517.

 

Il risultato finale era certamente viziato dalle mediazioni e dall’impossibilità di superare in quella sede i vincoli procedurali posti dalla legge 421 a qualsiasi modifica strutturale del decreto ma rappresentò un passo avanti significativo e tangibile sulla strada della chiarezza nell’attribuzione dei poteri tra Stato e Regioni e un altrettanto significativa se non definitiva inversione di tendenza politica e culturale di riaffermazione della validità dell’articolo 32 della Costituzione che obbliga i pubblici poteri a garantire il diritto alla tutela della salute.

 

 

Considerazioni sulla legge 421 e sui relativi decreti legislativi

 

Ora, la legge 421 dopo quasi tre anni di applicazione ha confermato la validità di alcune intuizioni di merito (riferite specialmente all’adozione di strumenti aziendali nella gestione delle Ulss e degli Ospedali) ma registra anche la fondatezza di alcune critiche ed opposizioni che erano state avanzate al momento della discussione della legge e dei relativi decreti.

 

Esse riguardano l’ordinamento generale della legge che, in ossequio alla precisa attribuzione dei poteri stabilita dalla Costituzione, costituisce preciso riferimento per le Regioni. Con il presente progetto di legge s’intende ovviare alle ambiguità odierne che consentono allo Stato di intervenire nell’organizzazione e programmazione sanitaria e di dettare norme improprie su materie quali i rapporti con l’Università.

 

Esse riguardano il fallimento dell’esperienza del Direttore Generale, organo monocratico di direzione dell’Azienda Sanitaria, quale gestore e garante della qualità dei servizi erogati alla popolazione. Nella realtà per motivi a volte indipendenti dalla propria volontà il Direttore Generale non riesce a rappresentare il riferimento tecnico-politico dei cittadini per i loro bisogni socio-sanitari e delle istituzioni per il loro ruolo di interpreti delle esigenze territoriali ed è inevitabilmente portato ad instaurare un rapporto con la Regione sfuggente, ambiguo e sostanzialmente subalterno.

 

Esse riguardano l’istituto dell’accreditamento che, pensato per assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta, ha finora trovato applicazioni parziali e negative che rischiano di non produrre l’effetto di dare prestazioni di qualità e risparmio di spesa.   

 

 

Il progetto di legge statale

 

I gruppi socialisti presenti nei Consigli Regionali di tutta Italia, con la presentazione di questo progetto di legge statale, intendono quindi contribuire alla modificazione delle parti della legge 421 e dei relativi decreti che ritengono in contraddizione con la permanenza ed il miglior funzionamento del settore socio-sanitario nell’ambito pubblico.

 

In modo particolare il presente articolato di legge precisa i poteri attribuiti allo Stato e alla Regione e le forme di rapporto tra Regione ed Università, istituisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Sanitaria con compiti d’indirizzo e di controllo, abolisce il finanziamento delle strutture sanitarie per prestazione tariffata, il regime delle sperimentazioni gestionali e la possibilità di forme di acquisizione delle prestazioni da parte di soggetti singoli o consortili.

 

Tutto ciò per rendere ancora più evidente che il futuro della Sanità italiana rappresenta la vera sfida sulla quale deve misurarsi l’intera comunità nazionale attivando il patrimonio di civiltà e di modernità in proprio possesso. Essa può essere vinta se la cultura riformista, oggi in apparente difficoltà, saprà prevalere sulla rassegnazione e l’apatia che sono sembrati impadronirsi anche dell’opinione pubblica più sensibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICA della LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”.

 

 

Articolo 1

 

1. All’articolo 1 Sanità comma 1 lettera d aggiungere dopo le parole “propri organi” le parole “d’indirizzo, di controllo e”; dopo “ di gestione e prevedendo” le parole “un consiglio di amministrazione”; dopo “per le ulteriori programmazioni sono attribuiti “ sostituire le parole “al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale” con le parole “al consiglio di amministrazione.”.

 

2. All’articolo 1 Sanità comma 1 lettera f aggiungere dopo la parola “definire i principi relativi ai poteri” le parole “di indirizzo e di controllo spettanti al consiglio di amministrazione e ai poteri”.

 

3. All’articolo 1 Sanità comma 1 lettera l (elle) togliere le parole “di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo i principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta”.

 

4. L’articolo 1 Sanità comma 1 lettera m è abrogato.

 

5. All’articolo 1 Sanità comma 1 lettera n dopo le parole “servizi di emergenza ai quali” aggiungere le parole “ le regioni possono”.

 

6. All’articolo 1 Sanità comma 1 lettera o dopo le parole “in analogia con quanto” aggiungere la parola “eventualmente”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno di legge statale “ MODIFICA del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

 

 

Articolo 1

 

1. All’articolo 2 comma 1 sono soppresse le parole “ed ospedaliera.

 

2. All’articolo 2 comma 2 dopo le parole “finanziamento delle unità sanitarie locali e delle” cosi come dopo “predette unità sanitarie locali ed” aggiungere la parola “eventuali”.

 

 

Articolo 2

 

1. All’articolo 3 comma 4 dopo le parole “Sono organi dell’unità sanitaria locale” aggiungere le parole “il consiglio di amministrazione,”.

 

2. All’articolo 3 è aggiunto il seguente comma 5 bis: “1. I poteri di indirizzo e di controllo nella gestione dell’unità sanitaria locale e dell’eventuale azienda ospedaliera sono riservati al consiglio di amministrazione, che, su proposta del direttore generale, approva il bilancio di previsione triennale ed annuale, il conto consuntivo annuale e i provvedimenti riguardanti gli investimenti. 2. Il consiglio di amministrazione dell’unità sanitaria locale è composto di tre membri, due nominati dalla regione tra cui il presidente ed uno dai comuni, Il consiglio di amministrazione dell’eventuale azienda ospedaliera è parimenti composto di tre membri tutti nominati dalla regione. Le modalità di nomina sono di competenza della regione che provvede per legge.”

 

3. All’articolo 3 comma 6 dopo le parole “ della Repubblica italiana, dalla regione” aggiungere “all’interno di una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell’unità sanitaria locale o dell’eventuale azienda ospedaliera”.

 

4. L’articolo 3 comma 14 è soppresso.

 

 

Articolo 3

 

1. L’articolo 4 comma 1 è soppresso.

 

2. All’articolo 4 comma 2 dopo le parole “e di alta specializzazione” aggiungere “e costituiti come azienda con personalità giuridica pubblica e in completa autonomia”.

 

3. All’articolo 4 comma 6 dopo le parole “triennio clinico della facoltà di medicina,” aggiungere la parola “se”; dopo le parole “dal presente decreto per le” aggiungere “eventuali”; la frase “il direttore generale è nominato d’intesa con il rettore dell’università” è soppressa.

 

4. L’articolo 4 comma 8 è soppresso.

 

 

Articolo 4

 

1. All’articolo 5 comma 4 lettera a dopo le parole “direttore generale” aggiungere “e del consiglio di amministrazione;”.

 

 

Articolo 5

 

1. All’articolo 6 comma 1 sono soppresse le frasi comprese tra le parole “La programmazione sanitaria, ai fini…” e le parole “le aziende ospedaliere e le unità locali interessate.

 

 

Articolo 6

 

1.      All’articolo 8 comma 7 dopo le parole “dell’accreditamento delle istituzioni” sopprimere le parole “sulla modalità del pagamento a prestazione”.

 

 

Articolo 7

 

1. L’articolo 9.bis è soppresso.